Il testamento biologico e’ un documento scritto per garantire il rispetto della propria volonta’ in materia di trattamento medico (somministrazione di farmaci, sostentamento vitale, rianimazione, etc.) anche quando non si e’ in grado di comunicarla.

La Camera dei deputati ha approvato ieri il disegno di legge contro il testamento biologico con 278 si, 205 no e 7 astenuti a voto a scrutinio segreto. Se il testo passerà anche al Senato, non potremo piu’ decidere tranne che in rari casi .

Le Dat (dichiarazioni anticipate di trattamento) saranno valide, infatti, solo se la persona si trova “in assenza di attività cerebrale cortico-subcorticale”. In pratica quando sei di fatto morto. Non avranno nemmeno un valore vincolante, perché la decisione finale spetterà al singolo medico. E comunque alimentazione e idratazione non potranno essere interrotte.

Di seguito i punti fondamentali del disegno di legge : 

NO ALL’EUTANASIA – L’articolo 1 (Tutela della vita e della salute) vieta preliminarmente “ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio” e sancisce i principi della tutela della vita umana e della dignità della persona.

IL CONSENSO INFORMATO – Con l’articolo 2 (Consenso informato) il ddl provvede alla disciplina, con una norma di carattere generale, del consenso informato ai trattamenti sanitari, sempre revocabile e preceduto da una corretta informazione medica.

LE ‘DAT’ E IL NODO DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE – L’articolo 3 definisce i ‘Contenuti e limiti della Dichiarazione anticipata di trattamento’ (Dat) e rappresenta il cuore del ddl. Nella Dat il soggetto “dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari” e può anche esplicitare “la rinuncia” ad alcuni trattamenti “in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”. Alimentazione e idratazione – che “non possono formare oggetto di Dat” – “devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo”. La Dat, ad ogni modo, “assume rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per – è l’ultima modifica apportata dalla maggioranza con un emendamento approvato oggi dall’aula di Montecitorio – accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale”. Il ddl prevede, all’articolo 5 (Assistenza ai soggetti in stato vegetativo), che il ministero della Salute adotti linee guida per l’assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo, ma non stabilisce lo stanziamento di nuove risorse per questa problematica.

FORMA E DURATA DELLE ‘DAT’ – Le Dichiarazioni anticipata di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere sottoscritte dal medico curante, hanno validità di cinque anni, sono pienamente revocabili, rinnovabili e modificabili. Non si applicano, però, “quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato” (art. 4). Il ddl stabilisce l`istituzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento in un archivio unico nazionale informatico (art. 9).

RUOLO DEL FIDUCIARIO E DEL MEDICO – Il ddl prevede la possibilità che chi compila una Dat nomini un ‘fiduciario’ (art. 6). La Dat non ha carattere vincolante per il medico curante, il cui ruolo viene regolato dall’articolo 7. La Camera, peraltro, oggi ha eliminato ogni riferimento all’ipotesi di controversie sull’applicazione della Dat, sopprimendo tanto il comma tre dell’articolo 7 relativo al collegio medico chiamato a dirimere eventuali controversie tra medico e fiduciario, quanto l’intero articolo 8 relativo all’intervento di un giudice tutelare nel caso di assenza di un fiduciario. Il Senato iniziò a discutere del ddl approvato oggi dalla Camera nell’ottobre del 2008, sulla scia della vicenda di Eluana Englaro, e lo approvò a marzo del 2009. Relatore alla Camera è Domenico di Virgilio (Pdl), al Senato è stato Raffaele Calabrò (Pdl). Dopo l’ok della Camera, che ha apportato una serie di modifiche al testo del Senato, il provvedimento dovrà tornare a Palazzo Madama per l’approvazione definitiva.

Considerando la delicatezza dell’argomento ci pare non appropriato esprimere un parere radicale su questa nuova legge. Risulta comunque evidente la negazione all’autodeterminazione dell’individuo , cosa decisamente anti-costituzionale oltre che umanamente non accettabile.

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